Facility Parco Agrisolare

12 Feb 2026

Con D.M. 17/12/2025 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026 – il MASAF ha lanciato la nuova misura M2C1 I.4 del PNRR “Facility Parco Agrisolare” per incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici produttivi del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Il decreto si inserisce nel solco tracciato dal precedente programma “Parco Agrisolare“. Prevede infatti, i medesimi requisiti di selezione e finanziamento dei progetti introducendo tuttavia importanti novità in termini di requisiti di qualità, criteri di priorità e distribuzione territoriale delle risorse.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche della misura, i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità.

L’accesso alla misura Facility Parco Agrisolare richiede una progettazione accurata e professionale degli impianti fotovoltaici, con particolare attenzione ai requisiti di efficienza e qualità richiesti dal decreto. Per supportare imprese agricole, professionisti e installatori nella fase di studio di fattibilità e progettazione esecutiva, è fondamentale utilizzare strumenti tecnici adeguati.

Vuoi verificare la fattibilità tecnica ed economica del tuo progetto? Utilizza un software professionale per la progettazione fotovoltaica dotato di modellatore 3D integrato, che ti permette di simulare con precisione l’installazione sui tetti degli edifici produttivi, calcolare le rese energetiche e dimensionare correttamente l’impianto in base ai consumi aziendali.

L’investimento si propone di modernizzare il patrimonio edilizio produttivo agricolo attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici, favorendo la produzione di energia rinnovabile e contribuendo agli obiettivi climatici europei.

La misura ha una dotazione complessiva di 789 milioni di euro; una quota significativa, pari ad almeno il 40% delle risorse (al netto degli oneri di gestione), è riservata alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in ottemperanza al principio di superamento del divario territoriale previsto dal PNRR.

Come abbiamo descritto all’inizio del nostro approfondimento possono accedere tutte le aziende agricole che intendono procedere con l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici, favorendo la produzione di energia rinnovabile e contribuendo agli obiettivi climatici europei.

Possono accedere ai finanziamenti:

  1. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. imprese agroindustriali;
  3. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  4. i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER). Forme aggregate quali ATI, RTI, reti d’impresa e comunità energetiche rinnovabili (CER).

Possono accedere tutte le aziende agricole che intendono procedere con l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici, favorendo la produzione di energia rinnovabile e contribuendo agli obiettivi climatici europei.

Possono accedere ai finanziamenti:

  1. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. imprese agroindustriali;
  3. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  4. i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER). Forme aggregate quali ATI, RTI, reti d’impresa e comunità energetiche rinnovabili (CER).

Il decreto prevede la selezione e il finanziamento di progetti con caratteristiche specifiche, già definite nell’articolo 2, commi da 1 a 6 del D.M. n. 211444 del 19 aprile 2023, che stabilisce i requisiti fondamentali per l’ammissibilità agli incentivi.

In estrema sintesi ricordiamo che,  salvo per i casi di cui all’Allegato A, Tabella 4A, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili esclusivamente se destinati all’autoconsumo, cioè per coprire il fabbisogno energetico aziendale.

La capacità produttiva annua non può superare il consumo medio annuo combinato di energia elettrica e termica, inclusi i consumi familiari. La vendita di energia elettrica in rete è consentita purché venga rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

Nel caso di aziende agricole aggregate, appartenenti alla stessa categoria della Tabella A del D.M./2023, l’impianto è ammissibile solo se destinato a soddisfare il fabbisogno energetico complessivo dei soggetti beneficiari.

Unitamente all’installazione fotovoltaica, sono ammissibili interventi complementari quali:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Sono ammesse alle agevolazioni anche le seguenti voci di spesa:

  • sistemi di accumulo;
  • dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile;
  • costruzione o miglioramento di beni immobili;
  • acquisto di macchinari e attrezzature, entro il limite del loro valore di mercato;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
  • costi generali collegati alle spese precedenti, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica e studi di fattibilità.

I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

Tutti gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm) e non possono riguardare strutture connesse a combustibili fossili, impianti ETS ad alte emissioni, discariche o inceneritori. I progetti devono soddisfare requisiti specifici di efficienza energetica e qualità dei prodotti installati, con priorità assegnata a iniziative non precedentemente finanziate dal bando “Parco Agrisolare” e a soggetti iscritti alla Rete Agricola di Qualità.

Inoltre sarà riconosciuta priorità in ordine ai progetti che non hanno già beneficiato di finanziamenti a valere sulla Misura M2C1-2.2 “Parco Agrisolare”, i progetti, il cui soggetto proponente è iscritto alla “rete agricola di qualità” di cui alla Legge 116/2014 e i progetti ammessi alle agevolazioni dovranno rispettare i criteri di ammissibilità delle spese pari a di cui all’articolo 6 del D.M.  211444 del 19 aprile 2023, ovverosia fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Il contributo è a fondo perduto con un’intensità di aiuto massima dell’80% rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione al settore in cui opera il soggetto beneficiario e, ove applicabile in funzione della realizzazione dell’intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso.

Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:

  • al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
  • al 65% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
  • al 50% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.

Fanno eccezione:

  • le imprese agricole che trasformano prodotti agricoli in non agricoli;
  • delle imprese agricole di produzione primaria che superano il limite di autoconsumo o autoconsumo condiviso.

Per tali soggetti, l’aliquota è pari al 30%, incrementabile di:

  • +20 punti percentuali per le piccole imprese;
  • +10 punti percentuali per le medie imprese;
  • +15 punti percentuali per investimenti realizzati nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE.

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